De Luca firma il documento che contiene ulteriori misure di contenimento

Emergenza covid, nuova ordinanza regionale

In Campania, ieri, record di contagi e tamponi
Ivano Montano

Numero di positivi al Covid mai così alto, in Campania: 818, ieri, ma su ben 11.396 tamponi processati, a testimonianza del fatto che la linea è quella di inseguire il virus, di andarlo a stanare il più possibile per aver tempo e modo, nell'eventualità, di individuare e circoscrivere focolai. Due le persone decedute, 151 i guariti. Allo stato attuale, risultano occupati 61 dei 110 posti letto di terapia intensiva e 735 dei complessivi 820 posti letto di degenza disponibili sul territorio regionale. Il virus continua a circolare, purtroppo, anche nei presidi sanitari: undici infermieri infetti all'Umberto I di Nocera Inferiore, due al Ruggi di Salerno. Una minaccia che va tenuta a bada, con le armi che abbiamo, l'unico vaccino al momento disponibile: mascherina, distanziamento e cura ossessiva di igiene personale e ambienti, cui aggiungiamo il rispetto delle regole da parte di tutti, regole dettate dalla Regione Campania che ieri ha emanato la nuova ordinanza, la numero 78, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Ricordiamo i punti salienti del documento: per ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazione le disposizioni dell'ultimo DPCM, dunque attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo. Per bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l'obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Lo svolgimento di sagre e fiere o eventi resta consentito solo in forma statica e con postazioni fisse; confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie, con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti COVID, con le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal DPCM; Per quanto riguarda l'attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: sarà consentita dalle 06,00 alle 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d'orario, sempre in osservanza degli obblighi di distanziamento. Ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligodi consentire l'ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l'ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C; di limitare la presenza dell'utenza all'interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone; di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all'esterno, pena la sospensione dell'attività e le ulteriori sanzioni previste. Confermati i Protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonché l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina, così come resta in vigore l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto.

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